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D. 01/08/2005 n. 167

e) la disponibilità di navi metaniere omologate per la discarica al terminale presso il quale si richiede il conferimento di capacità di rigassificazione

f) l'autorizzazione all'attività d'importazione, rilasciata dal Ministero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000.

5.3. L'impresa di rigassificazione conferisce la capacità con il seguente ordine di priorità

a) ai soggetti titolari di contratti di importazione take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume attestato ai sensi del comma 5.2, lettera d), per la sola capacità esistente

b) ai soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali

c) ai soggetti titolari di contratti di importazione annuali.

5.4. Nel caso in cui la capacità richiesta relativamente ad una delle fasce di priorità di cui al comma precedente risultasse superiore alla capacità conferibile, l'impresa di rigassificazione ripartisce tale capacità in proporzione alle richieste relative a tale fascia di priorità.

5.5. L'impresa di rigassificazione definisce nel proprio codice di rigassificazione le modalità con le quali è determinato il numero di discariche che può essere conferito a ciascun utente sulla base del volume di Gnl oggetto della capacità richiesta e riproporzionato secondo i criteri di cui ai commi 5.3 e 5.4.

5.6. La capacità di rigassificazione è conferita per periodi di durata

a) di un anno termico; in tal caso il conferimento si conclude entro il 1° agosto di ogni anno con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno e le richieste di conferimento devono essere presentate all'impresa di rigassificazione entro il 1° luglio del medesimo anno

b) fino a cinque anni termici ai soggetti e nei limiti di cui al comma 5.3, lettere a) e b); in tal caso, e fatto salvo quanto stabilito al comma 5.8, il conferimento si conclude entro il 1° agosto di ogni anno con effetto dal 1° ottobre del secondo anno successivo e le richieste di conferimento devono essere presentate all'impresa di rigassificazione entro il l° luglio dell'anno in cui si conclude il conferimento.

5.7. L'impresa di rigassificazione comunica all'Autorità l'esito della procedura di cui ai commi precedenti entro quindici giorni dal suo completamento.

5.8. L'impresa di rigassificazione esercente capacità di rigassificazione di nuova realizzazione di cui al comma 5.1, con un anticipo di almeno ventitrè mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio, trasmette all'Autorità, per la verifica di cui al successivo comma, una procedura applicativa che disciplini il primo conferimento di detta capacità e definisca in particolare

a) modalità e termine per la richiesta di capacità; tale termine dovrà seguire di almeno sei mesi la data di pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 3, comma 3

b) termine di conclusione del conferimento; tale termine, relativamente al conferimento di durata fino a cinque anni termici, deve essere anteriore di almeno dodici mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio

c) modalità e limiti con i quali l'impresa di rigassificazione aggiorna l'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio e ne informa i richiedenti

d) modalità con le quali è gestita la fase di avviamento della nuova capacità e durata del periodo di avviamento.

5.9. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della procedura di cui al precedente comma, l'Autorità verifica che le disposizioni ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la trasparenza e la massima partecipazione al conferimento della capacità, e comunica all'impresa di rigassificazione interessata, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette disposizioni. Qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, la procedura si intende positivamente verificata.

Art. 6 - Conferimento di capacità in corso di anno termico

6.1. L'impresa di rigassificazione nel corso dell'anno termico conferisce per il servizio di rigassificazione continuativo

a) la capacità di rigassificazione che risulta disponibile, o che è resa disponibile da un utente ai sensi dell'art. 7, comma 1, nell'anno termico in corso

b) la capacità di rigassificazione che risulta non utilizzata nel mese M sulla base del programma delle consegne del Gnl di cui all'art. 9, definito nel mese M-2.

6.2. L'impresa di rigassificazione conferisce per il servizio spot la capacità di rigassificazione che risulta disponibile nel mese M a seguito della definizione nel mese M-1 del programma delle consegne del Gnl di cui all'art. 9.

6.3. Il conferimento di capacità di cui ai commi 6.1 e 6.2 avviene secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, che tengano conto dell'esigenza di massimizzare l'utilizzo dell'impianto, definite nel codice di rigassificazione.

Art. 7 - Transazioni di capacità di rigassificazione fra utenti

7.1. L'impresa di rigassificazione consente lo scambio di capacità di rigassificazione fra utenti.

7.2. L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione le modalità con le quali gli utenti rendono disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi la capacità non utilizzabile di cui dispongono.

Art. 8 - Garanzia finanziaria

8.1. L'impresa di rigassificazione può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione e dalla conseguente erogazione del servizio, nel rispetto del principio di non discriminazione e trasparenza.

8.2. L'importo della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio deve risultare proporzionato a tali obbligazioni contrattuali e non deve costituire un'indebita barriera all'entrata di nuovi utenti nel mercato. La garanzia vale per tutta la durata del contratto di rigassificazione.

8.3. L'impresa di rigassificazione ha facoltà di proporre all'Autorità, ai fini della sua approvazione, la richiesta di strumenti alternativi di garanzia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 8.1 e 8.2. Parte 3 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE Titolo 1 Condizioni minime per l'esecuzione dei contratti

Art. 9 - Programmazione delle consegne del Gnl

9.1. L'impresa di rigassificazione stabilisce, ogni mese, per il trimestre successivo il programma delle consegne del Gnl sulla base delle proposte di programma presentate dagli utenti.

9.2. Il programma delle consegne del Gnl contiene il dettaglio, per ciascun mese del trimestre, del numero di discariche per utente ed il relativo volume di Gnl previsto in discarica, nonchè la data prevista per ogni discarica relativamente al primo mese del trimestre.

9.3. Il termine per la definizione del programma è fissato nel codice di rigassificazione, in ogni caso non oltre il quarto giorno lavorativo precedente alla fine di ciascun mese.

9.4. L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione, nel rispetto dei criteri di imparzialità e non discriminazione

a) le modalità ed i vincoli con i quali gli utenti redigono le proprie proposte di programma

b) le modalità con le quali stabilisce il programma delle consegne del Gnl nel caso in cui non possa soddisfare tutte le proposte di programma presentate. Tali modalità tengono conto dell'esigenza di privilegiare la regolarità delle consegne da parte di ciascun utente e di massimizzare l'utilizzo del terminale, nel rispetto del criterio di non discriminazione degli utenti.

Art. 10 - Programmazione della rigassificazione

10.1. L'impresa di rigassificazione definisce, sulla base del programma delle consegne di Gnl, il programma di rigassificazione con l'orizzonte temporale di un mese.

10.2. Il programma di rigassificazione indica con dettaglio giornaliero e per singolo utente il gas naturale che è previsto in riconsegna. Esso è aggiornato all'effettivo andamento delle consegne di Gnl da parte degli utenti, nonchè all'effettiva operatività del terminale.

10.3. L'impresa di rigassificazione comunica tempestivamente a ciascun utente, nelle parti che lo riguardano, il programma di rigassificazione e i suoi aggiornamenti.

10.4. L'impresa di rigassificazione definisce nel proprio codice di rigassificazione le modalità con le quali determina ed aggiorna il programma di rigassificazione nel rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminazione e tenendo conto dell'esigenza di riconsegnare il gas naturale con un profilo quanto più regolare possibile nel corso del mese, salvo diversa richiesta degli utenti in presenza di flessibilità operative nella riconsegna.

Art. 11 - Disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità conferita

11.1. Qualora, relativamente ad un termine del servizio continuativo e ad un anno termico A, risultasse Vcons < Vprio, il medesimo utente, per ciascun anno termico per il quale egli risulta titolare di capacità conferita ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettere a) e b), rende disponibile all’impresa di rigassificazione, per il conferimento a terzi ai sensi del comma 11.3, la seguente capacità:

a) volume pari a Vprio – Vcons;

b) numero di discariche pari alla parte intera di ;conf conf consprio N V VV Y ·-- ove: Vcons è il volume di Gnl cumulativamente consegnato dall’utente nell’anno termico A, e determinato tenendo conto di quanto stabilito ai successivi commi 11.2 e 11.4; Vprio è il volume di Gnl conferito al medesimo utente per l’anno termico A, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettere a) e b); Vconf è il volume di Gnl complessivamente conferito all’utente per l’anno termico A; Nconf è il numero di discariche complessivamente conferite all’utente per l’anno termico A, ai sensi dell’ art.5, comma 5.

11.2. Il volume V «conf» di cui al comma 11.1 include il volume di Gnl che l'utente non ha consegnato presso il terminale per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione, conformi a criteri e procedure uniformi, fissate nel codice di rigassificazione. A tal fine l'utente interessato è tenuto a segnalare tempestivamente all'impresa di rigassificazione ed all'Autorità tale evento, comunicando l'entità prevista della riduzione delle consegne di Gnl, la durata prevista, nonchè le azioni messe in atto per limitarne gli effetti sulle consegne di Gnl e per rendere disponibili ad altri utenti la capacità di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata.

11.3. L'impresa di rigassificazione conferisce la capacità resa disponibile ai sensi del comma 11.1, per gli anni termici successivi all'anno termico A, prioritariamente ai soggetti le cui richieste di conferimento non sono state interamente soddisfatte in applicazione dei criteri di priorità di cui all'art. 5 e nel rispetto dei medesimi criteri.

11.4. Ai fini del conferimento di capacità di cui al comma 11.3 per l'anno termico successivo all'anno termico A, la capacità resa disponibile è determinata sulla base dei volumi dei consuntivi, relativamente ai mesi da ottobre ad agosto dell'anno termico A, e del programma delle consegne di Gnl per il mese di settembre del medesimo anno termico.

Art. 12 - Corrispettivi per inosservanza della programmazione delle consegne di Gnl

12.1. Qualora lo scostamento annuale di un utente risulti superiore al 10% della somma S dei volumi di Gnl programmati in consegna per ciascun mese M dell'anno termico nel programma delle consegne definito il mese M-2, l'impresa di rigassificazione applica un corrispettivo pari a 4,5 euro/mc moltiplicato per la differenza fra lo scostamento annuale e il 10% della somma S.

12.2. L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione i corrispettivi e gli indennizzi dovuti dagli utenti nei casi di inosservanza del programma mensile delle consegne del Gnl definito il mese M-1, commisurati alla corrispondente riduzione dell'efficienza del servizio in relazione ai vincoli gestionali del terminale. Titolo 2 Tutela dei contraenti

 

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